Art. 11.

      1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

      «2. Tutti i soggetti che praticano lo sci fuori pista o fuori dai percorsi attrezzati devono munirsi di idonei sistemi elettronici per garantire un tempestivo intervento di soccorso, compresi apparecchi e strumenti per la ricerca di persone sepolte sotto la neve».